Statuto e Regolamento

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STATUTO e Regolamento Interno DEL CONDIFESA RAVENNA

Aggiornato all’Assemblea Generale dei Soci del 18/07/2022

TITOLO I°

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

È costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice civile

una Associazione di imprenditori agricoli con la denominazione

“CONDIFESA RAVENNA” con sede in Ravenna.

L’Associazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione,

può istituire, modificare o sopprimere eventuali sedi secondarie.

L’Associazione avente personalità giuridica quale Consorzio di

difesa, ai sensi della normativa vigente, può svolgere la sua

attività su tutto il territorio nazionale ed è iscritta al n°

330 del Registro delle Imprese della Prefettura di Ravenna.

L’Associazione aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale

Condifesa, con sede in Roma.

ART. 2

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050

e può essere prorogata una o più volte con deliberazione

dell’Assemblea straordinaria.

ART. 3

1. L’Associazione è disciplinata ed opera secondo i principi

della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza,

senza fini di lucro.

2. L’Associazione si propone di perseguire la promozione

dell’utilizzo e l’estensione di strumenti di gestione del rischio

in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle

imprese agricole dei Soci, promuovendo pratiche di gestione

aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole socie,

le quali continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale

in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

3. A tal fine l’Associazione realizza in favore dei soci, attività,

iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati

alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e

zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture

agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche,

gli incidenti ambientali, le epizoozie, le fitopatie, infestazioni

parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti

in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o

animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e

i ricavi dei soci.

4. In particolare, l’Associazione, in conformità alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile,

e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove

e realizza in favore dei soci:

a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni

e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni,

da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;

b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e

per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura

dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti

agli eventi di cui al precedente comma 3;

c. la costituzione di fondi di mutualità nonché l’adesione e

la partecipazione a fondi mutualistici o in generale ad iniziative

mutualistiche anche di livello nazionale, regionale o

interregionale, per il conseguimento dell’oggetto sociale;

d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione

dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili

per la difesa del reddito delle imprese agricole;

e. il monitoraggio e la diffusione di dati agrometeorologici,

fitopatologici o di qualunque altro dato ed informazioni utili

alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni

agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e

analisi;

f. la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari

finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione

dei danni meteorologici, biotici o abiotici

nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;

g. l’informazione, anche in qualità di editore, e la formazione

dei soci;

h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia

utile e possa concorrere al conseguimento dell’oggetto sociale

nell’interesse dei soci e per l’incremento dei servizi alle

imprese agricole.

5. L’Associazione può svolgere altre attività, in misura non

prevalente, anche in favore di non associati.

ART. 4

L’Associazione può partecipare a Società ed Enti le cui finalità

possono concorrere, direttamente/indirettamente/ strumentalmente,

al raggiungimento degli scopi e dell’oggetto sociale

come previsti al precedente articolo 3.

L’Associazione può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari

e immobiliari e tutte le attività di qualsiasi altro

tipo e/o specie utili al perseguimento dei propri scopi istituzionali

e del proprio oggetto sociale.

TITOLO II°

SOCI

ART.5

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere ammessi in qualità di soci soltanto gli imprenditori

agricoli singoli e/o associati di cui all’art. 2135 del

codice civile, le società di persone, le società di capitali e

le cooperative purché esercenti l’attività agricola ai sensi

di legge nell’ambito della zona nella quale opera il presente

Consorzio, che non facciano già parte per la difesa delle produzioni

agricole di altri organismi similari operanti nel medesimo

territorio.

Tali requisiti sono attestati da apposita dichiarazione prodotta

dall’aspirante associato.

L’aspirante Socio che si trovi nella condizione di non ammissibilità

di cui al precedente capoverso relativa alla partecipazione

ad altri organismi similari per l’attività di difesa

delle produzioni agricole è tenuto ad esercitare il diritto di

opzione al fine dell’ammissione al Consorzio provvedendo in

tal modo alla rimozione della causa di non ammissibilità. In

tale eventualità l’aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio

di amministrazione del Consorzio la prova, mediante dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà previsto

dall’art. 47 del D.P.R. n.445/00, dell’avvenuto recesso

dall’organismo similare per la difesa delle produzioni agricole

e del contestuale esercizio del diritto d’opzione. In caso

di mancata prova dell’esercizio del diritto d’opzione

l’aspirante Socio non può essere ammesso.

ART. 6

L’aspirante Socio deve presentare al Consiglio di amministrazione

apposita domanda di adesione all’Associazione precisando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero

di iscrizione alla C.C.I.A.A., codice fiscale e partita IVA,

codice identificativo C.U.A., codice di iscrizione all’anagrafe

regionale delle aziende agricole;

b) ubicazione ed estensione del o dei terreni,

dell’allevamento o degli allevamenti e titolo in virtù dei

quali essi sono condotti;

c) estensione delle varie colture e/o numero dei capi per ogni

tipo di allevamento, distinto per specie e categoria produttiva

e le produzioni normali ottenibili.

Inoltre l’aspirante Socio deve dichiarare, nella domanda di

adesione da produrre al Consiglio di amministrazione o in apposito

documento allegato, l’assenza di partecipazione ad altri

organismi similari operanti per la difesa delle produzioni

agricole nella medesima zona di svolgimento di attività

dell’Associazione. Nel caso in cui faccia parte di altri organismi

l’aspirante Socio si impegna a produrre la prova

dell’avvenuto esercizio del recesso e del diritto di opzione

documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

previsto dall’art. 47 del D.P.R. n.445/00.

Se l’istanza è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:

d) la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita

IVA;

e) la qualifica della persona che sottoscrive l’istanza ed il

legale rappresentante pro tempore della persona giuridica;

f) il provvedimento dell’organo competente a deliberare la

proposizione della domanda e l’assunzione delle obbligazioni

conseguenti all’eventuale accoglimento della stessa.

Con la domanda, l’aspirante Socio deve dichiarare di assumere

i seguenti obblighi:

1) l’impegno al versamento contestuale delle quote di ammissione

determinate dall’Assemblea ordinaria in misura non inferiore

ad Euro 5,20;

2) l’impegno al versamento delle quote e/o dei contributi annuali

a norma dell’art. 19, determinati dalla Assemblea Generale

Ordinaria in rapporto al valore della produzione annua

denunciata che potranno essere ridotti in forza

dell’erogazione al Consorzio di contributi di altri Enti pubblici

o privati di cui alla lettera g) dell’art. 13 del presente

Statuto;

3) impegno a coprire, in proporzione al valore delle produzioni

assicurate, le spese relative alle forme di difesa adottate

dal Consorzio qualora i contributi deliberati dall’Assemblea,

quelli provenienti dallo Stato e da eventuali Enti pubblici o

privati non risultino sufficienti alla loro copertura;

4) l’impegno ad osservare le norme del presente Statuto e del

Regolamento di cui all’art. 12.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di chiedere

all’aspirante Socio, anche successivamente e/o periodicamente

ai fini del controllo, ulteriori informazioni e l’esibizione

dei documenti comprovanti la legittimità della domanda e il

perdurare del possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati

con le stesse modalità previste per l’adesione.

ART. 7

Il Consiglio di amministrazione notifica all’aspirante Socio

la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il

termine di sessanta giorni; decorso lo stesso termine, senza

che il Consiglio di amministrazione si sia pronunciato, la domanda

si intende accolta. Il Consiglio di amministrazione cura

inoltre l’annotazione della nuova ammissione nel libro dei Soci.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio

di amministrazione chi l’ha proposta può, entro il termine di

decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,

chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea ordinaria

dei Soci con propria decisione.

ART. 8

Il nuovo Socio è tenuto a versare l’importo della quota di ammissione,

nella misura determinata dall’Assemblea per un importo

comunque non inferiore ad euro 5,20, contestualmente alla

domanda di ammissione o entro quindici giorni dalla delibera

dell’Assemblea dei Soci che delibera l’ammissione.

Nel caso di inosservanza dell’obbligo di versamento di cui al

precedente capoverso, il provvedimento o la delibera si intendono

annullati ad ogni effetto.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

ART. 9

Nel caso di morte di un Socio il rapporto associativo può continuare

con gli eredi, a condizione che questi siano in possesso

dei requisiti per l’ammissione e ne facciano richiesta

entro il termine perentorio di centottanta giorni. In caso di

comunione ereditaria, gli eredi debbono designare il loro rappresentante

entro il termine di centottanta giorni.

Sarà a carico degli eredi il pagamento della quota associativa

annuale e delle eventuali somme spettanti all’Associazione per

le attività intraprese nel corso dell’anno.

In nessun altro caso, differente da quello sopra descritto,

sarà possibile trasmettere la quota di partecipazione ad altro

soggetto; inoltre è fatto espresso divieto di rivalutazione

della medesima.

ART.10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il Socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento

degli scopi sociali;

c) che per tre anni consecutivi non ha usufruito dei servizi

dell’Associazione;

d) che intenda esercitare il diritto di opzione previsto dal

D. Lgs. n. 102/2004 al fine di aderire ad altro organismo similare

operante nella medesima zona di svolgimento di attività

dell’Associazione.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione

alla vita associativa che comporti una permanenza inferiore ai

tre anni nella qualità di Socio dell’Associazione ad eccezione

di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e d).

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera o a

mezzo telefax all’Associazione.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro centoventi

giorni dalla ricezione e comunicare la propria deliberazione

al Socio mediante lettera e/o telefax.

In assenza di comunicazione al Socio, da inviarsi entro 30

giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione, la domanda

di recesso s’intende accolta.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori

devono darne comunicazione al Socio, entro trenta giorni

dalla delibera del Consiglio di amministrazione. Il Socio, entro

60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre

opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità

previste ai successivi artt. 32 e seguenti.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso

se comunicato tre mesi prima del termine dell’esercizio e in

caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

In deroga a quanto sopra previsto qualora il recesso si verifichi

in relazione a quanto indicato alla precedente lettera

d) esso avrà effetto immediato dalla data di comunicazione

della domanda al Consiglio di amministrazione.

ART.11

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione del

Consiglio di amministrazione, può essere escluso il Socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento

degli scopi sociali;

b) che, con l’inosservanza degli obblighi assunti o con la

propria condotta, rechi danno morale o materiale

all’Associazione;

c) che rilasci una falsa attestazione e/o produca una falsa

dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione.

Il Consiglio di amministrazione deve provvedere ad escludere

il Socio che partecipi ad altro organismo similare operante

nella medesima zona di svolgimento di attività

dell’Associazione salvo l’immediato esercizio del diritto di

opzione di cui al precedente articolo 6 a favore del Consorzio.

La fattispecie di cui al comma che precede s’intende avverata

agli effetti del medesimo comma oltreché quando un Socio, che

si avvale delle iniziative di difesa delle produzioni agricole

e zootecniche contro i rischi derivanti alle colture, alle

strutture aziendali ed alle scorte dalle avversità e calamità

atmosferiche, dalle fitopatie e dalle malattie infettive del

bestiame come previsto dal D. Lgs. N.102/2004 con il contributo

dello Stato, non presenti la dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà previsto dall’art.47 del D.P.R. n.445/00 di

cui al precedente art.6 oppure non sia in grado di attestare

con cadenza annuale, l’assenza di partecipazione ad altri organismi

similari operanti nella medesima zona di svolgimento

di attività dell’Associazione, anche qualora la Regione Emilia

Romagna o altro Ente pubblico tenuto per legge in qualità di

organo di vigilanza di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 102/2004

nella sua attività prevista al comma 2 lett. a) del citato articolo

comunichi al Consorzio l’appartenenza di un associato

ad altro organismo similare operante nella medesima zona di

svolgimento di attività dell’Associazione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio

mediante lettera.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre

opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 32 e

seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L’esclusione diventa operativa dall’annotazione nel libro dei

Soci, da farsi a cura degli Amministratori, fermo restando

l’obbligo per il Socio escluso di corrispondere le quote e/o

contributi annuali deliberati dall’Assemblea.

TITOLO III°

REGOLAMENTO

ART.12

Il Regolamento interno, da approvarsi dall’Assemblea ordinaria

a norma dell’art.19, stabilirà le norme per lo svolgimento

dell’attività della Associazione non previste dal presente

Statuto, potrà altresì determinare le penalità in caso di inadempienze

da parte dei Soci e regolerà le materie ad esso demandate

dallo Statuto sociale.

TITOLO IV°

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 13

Il Patrimonio è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali;

b) da beni mobili, immobili e valori acquisiti a qualsiasi titolo;

c) da eventuali contributi per il funzionamento e le necessità

dell’Associazione stessa;

d) dai contributi annuali di cui al comma c) dell’art.19;

e) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell’art.16;

f) dai contributi erogati dallo Stato per l’attuazione degli

scopi sociali di cui al precedente art. 3

g) da eventuali contributi di altri Enti pubblici o privati.

h) da eventuali fondi mutualistici per la difesa contro i danni

derivanti alle produzioni agricole e zootecniche ed alle

strutture aziendali degli associati dalle calamità atmosferiche

o da altre avversità ed eventi.

I terzi non possono far valere alcun diritto sulla dotazione

finanziaria dell’Associazione per obbligazioni assunte

dall’Associazione stessa nell’esercizio di attività estranee

diverse da quelle inerenti gli scopi sociali.

ART. 14

I contributi pubblici ed i contributi associativi relativi

all’attività di difesa attiva e passiva dalle calamità ed i

contributi inerenti le iniziative mutualistiche devono formare

oggetto di contabilità separata dagli altri contributi associativi.

Per quanto riguarda le modalità di tenuta della contabilità

separata essa sarà redatta secondo i criteri ed i principi

previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

ART.15

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni

anno. Il Consiglio di amministrazione redige, ove previsto nel

Regolamento di cui al precedente art. 12 e con le modalità in

esso contenute, il bilancio preventivo accompagnandolo con una

relazione illustrativa dell’attività da svolgere.

Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione

provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre

all’Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità

dell’Associazione viene tenuta secondo le modalità ed i principi

previsti nel Regolamento di cui al precedente art. 12.

Il Consiglio di amministrazione provvede pure alla compilazione

di una relazione sull’attività svolta durante l’esercizio,

con particolare riguardo all’aspetto tecnico.

Il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento di cui al

precedente art. 12, e il bilancio consuntivo, corredato dalle

relazioni accompagnatorie previste nel presente articolo, viene

posto a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima

dell’Assemblea ordinaria di approvazione dei medesimi mediante

deposito presso la sede dell’Associazione.

ART.16

Gli avanzi netti di gestione non sono ripartibili fra gli associati.

Inoltre, ad eccezione delle distribuzioni effettuate

in dipendenza di norme di legge, non potranno essere distribuiti,

direttamente o indirettamente, utili di bilancio, fondi

o riserve patrimoniali, durante tutta la vita

dell’Associazione.

Il Consiglio di amministrazione potrà destinare una parte dei

suddetti avanzi netti e/o dei fondi e/o delle riserve non superiore

al 50%, per iniziative di carattere mutualistico o per

miglioramenti alle strutture tecniche dell’Associazione.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

ART.17

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) l’Assemblea degli aderenti al Fondo Mutualistico;

f) il Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico;

g) il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo Mutualistico.

ART.18

L’Assemblea è costituita dai Soci che risultano iscritti nel

libro dei Soci.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che sono iscritti

da almeno novanta giorni e non sono in mora nei versamenti

delle quote e dei contributi associativi.

L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal

Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne esercita

le funzioni a mezzo di lettera o telegramma o telefax da

spedirsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza a ciascuno

dei Soci.

L’avviso deve indicare la data, il luogo, l’ora, gli argomenti

da trattare e la data, il luogo e l’ora della eventuale seconda

convocazione. In mancanza delle formalità suddette,

l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti

altresì la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci

effettivi.

Tuttavia, in quest’ultimo caso, ciascuno degli intervenuti può

opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga

sufficientemente informato e dovrà darsi tempestiva comunicazione

delle deliberazioni assunte agli Amministratori ed

ai Sindaci assenti.

ART.19

L’Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata, sia

presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia, ogni anno

entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale

e quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo

ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta

dal Collegio dei Sindaci o da almeno un decimo dei Soci. Quando

lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura

ed all’oggetto dell’Associazione, da constatarsi ed enunciarsi

a cura dell’organo amministrativo prima della scadenza del

termine sopra riportato, l’Assemblea ordinaria può essere convocata

entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio

sociale.

E’ di competenza dell’Assemblea Generale Ordinaria:

a) approvare il bilancio preventivo, ove previsto nel Regolamento

di cui al precedente art. 12, e il bilancio consuntivo

dell’Associazione. Il bilancio preventivo, ove previsto nel

Regolamento di cui al precedente art. 12, ed il bilancio consuntivo

dell’Associazione saranno posti a disposizione dei Soci

almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea,

presso la sede dell’Associazione. Il bilancio preventivo

dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa del

Consiglio di amministrazione, circa il programma da svolgere

per l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 3;

b) determinare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione,

eleggerne i componenti, con le modalità di nomina

disciplinate nell’apposito Regolamento di cui al precedente

art.12 approvato dall’Assemblea ordinaria, stabilendone gli

emolumenti, eleggere il Collegio Sindacale in base a quanto

previsto dall’art. 1 del D.M. 30 agosto 2004 Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali e stabilirne gli emolumenti;

c) determinare annualmente la quota di ammissione e le quote

associative annuali, nonché, nel rispetto delle disposizioni

di legge in materia, il contributo a carico degli associati

per le specifiche attività;

d) deliberare le forme di difesa attiva e/o passiva e/o di intervento

da adottarsi anche mediante l’istituzione di appositi

fondi mutualistici ai sensi delle leggi vigenti e gli strumenti

di attuazione previsti dal D. Lgs. n. 102/2004 anche mediante

stipulazione di contratti con società di assicurazione

appositamente autorizzate. L’Assemblea Generale Ordinaria può

deliberare che l’Associazione stessa sia titolata a stipulare

in proprio, in nome e per conto degli associati, vincolando

direttamente gli stessi, i contratti di assicurazione di cui

al D. Lgs. n. 102/2004.

e) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale

riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto

o ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione;

f) deliberare il regolamento di cui all’art.12;

g) deliberare in merito all’eventuale azione di responsabilità

nei confronti degli Amministratori secondo il disposto degli

artt. 2393 e seguenti del Codice Civile.

E’ di competenza dell’Assemblea Generale straordinaria deliberare,

con le maggioranze previste dal presente Statuto, le modificazioni

dello Statuto sociale, la trasformazione

dell’Associazione, il cambiamento dell’oggetto sociale e lo

scioglimento dell’Associazione.

ART.20

L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima

convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza

assoluta dei Soci, in seconda convocazione, che dovrà

aver luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima

convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con voto

favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

Per le sole deliberazioni concernenti lo scioglimento

dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria delibera

validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei

Soci aventi diritto al voto.

ART.21

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare

da altro Socio mediante delega scritta. Un Socio non può rappresentare

più di altri due Soci, oltre alle ragioni proprie.

Ai Soci maggiori di età spetta il diritto di voto per

l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti

e per la nomina degli organi direttivi

dell’associazione.

Sono fatte salve le eventuali deroghe a termine di Legge.

ART.22

Le Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono presiedute

dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in caso di

sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Possono anche

essere presiedute da uno dei Soci presenti designato

dall’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria devono

risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario

(che può anche essere non Socio). Quelle

dell’Assemblea Straordinaria devono risultare da verbale redatto

dal Notaio.

ART.23

Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i

Soci, anche non presenti, o rappresentati, o dissenzienti.

ART.24

Se il numero dei Soci iscritti al libro Soci dell’Associazione

è superiore a 3.000, l’Assemblea Generale può essere preceduta

dalle Assemblee Separate di cui agli artt. 25 e 26 ed è costituita

dai delegati in esse eletti.

I delegati che partecipano all’Assemblea Generale devono essere

presenti personalmente e non possono rappresentare altri o

da altri essere rappresentati. Quando l’Assemblea Generale è

costituita dai delegati, le modalità di convocazione e le maggioranze

previste dall’art. 20 per la validità delle sedute e

delle deliberazioni, si intendono riferite ai delegati eletti

o presenti. Se il numero totale dei Soci iscritti è inferiore

a 3.000, il Consiglio di amministrazione può, comunque, per

esigenze organizzative o territoriali, convocare Assemblee Separate

per la nomina dei delegati, che saranno, in tal caso,

disciplinate dagli articoli seguenti.

ART.25

Qualora si verificasse una delle situazioni previste

dall’articolo precedente, il Consiglio di amministrazione, per

ciascuna Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria,

deve provvedere, in via preliminare, alla convocazione delle

Assemblee Separate, per la nomina dei delegati che dovranno

partecipare all’Assemblea Generale stessa.

Il Consiglio di amministrazione determina le date e le sedi di

svolgimento delle Assemblee Separate tenendo conto della necessità

che, fra l’ultima Assemblea Separata e l’Assemblea Generale,

trascorrano almeno dieci giorni. Le Assemblee Separate

sono convocate dal Presidente della Associazione con avviso da

affiggere nella sede dell’Associazione e da spedire, a mezzo

lettera o telegramma o telefax, ai Soci interessati a ciascuna

Assemblea Separata, almeno dieci giorni prima della stessa.

Le Assemblee Separate sono presiedute dal Presidente

dell’Associazione o da un suo delegato.

L’avviso di convocazione, oltre a recare esplicitamente, quale

argomento all’ordine del giorno, la nomina dei delegati, deve

riportare le materie che saranno oggetto dell’Assemblea Generale.

ART.26

Nel corso delle Assemblee Separate, vengono eletti dai Soci

presenti o rappresentati, i delegati che costituiranno la Assemblea

Generale di cui all’art. 24.

Nell’Assemblea Separata ciascun Socio ha diritto ad un voto e

può farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un

altro Socio, salvo i casi previsti dalla Legge. Ogni Socio può

rappresentare, al massimo, altri due Soci. I Soci, riuniti in

Assemblee Separate, eleggono un (1) delegato ogni dieci (10)

Soci presenti o rappresentanti aventi diritto al voto. Se il

numero di voti non è esatto multiplo di dieci (10) ed il resto

supera cinque (5) viene eletto un Delegato anche per questo

resto. Le Assemblee Separate sono valide in prima convocazione,

quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci

invitati alle stesse e, in seconda convocazione, che dovrà

avere luogo in un giorno diverso da quello fissato per la prima

convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le modalità

di votazione, di presentazione delle eventuali liste

dei candidati e di nomina dei delegati, saranno definite da un

apposito Regolamento di cui all’art.12 che sarà approvato

dall’Assemblea Generale ordinaria.

ART.27

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove a quindici

membri nominati dall’Assemblea e scelti anche fra non Soci.

Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione,

durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nella prima

riunione che ha luogo dopo l’Assemblea che lo ha eletto, il

Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente

scegliendoli fra i propri componenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza alcun

diritto di voto ma con funzioni puramente consultive.

ART.28

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente

ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia

fatta domanda anche da almeno un terzo dei suoi membri o dal

Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi

non meno di cinque giorni prima dell’adunanza.

In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma da spedirsi

almeno un giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei

membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Normalmente avvengono

per alzata di mano. Debbono farsi per scrutinio segreto,

quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei Consiglieri

presenti o si tratti di nomina alle cariche sociali o di provvedimenti

riguardanti le persone.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità dei voti,

la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata

a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le

adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi

anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati,

a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i

principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente

l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione

e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e

alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati

nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a

cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di

tre sedute consecutive, è considerato decaduto.

In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri del Consiglio

di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli,

ai sensi dell’art. 2386 del C.C., con deliberazione approvata

dal Collegio Sindacale sempreché la maggioranza del Consiglio

sia formata da Amministratori nominati dall’Assemblea Generale

ordinaria.

Gli Amministratori in tal modo nominati restano in carica fino

alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati

dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di cessazione dalla carica di tutti gli Amministratori,

l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio

sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria

amministrazione.

ART.29

Il Consiglio di amministrazione è investito della gestione ordinaria

e straordinaria dell’Associazione e potrà quindi compiere

tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria

amministrazione che comunque rientrino negli scopi sociali

fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione

di Legge o dello Statuto siano riservati all’Assemblea. Il

Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del personale

fissandone le mansioni e le retribuzioni. Definisce ed attribuisce

le funzioni legate alla Direzione dell’Associazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, con apposita delibera,

in tutto od in parte i suoi poteri ad un amministratore

delegato od ad un Comitato Esecutivo, fissando le relative

attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di

tre ad un massimo di nove membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere

revocati o sostituiti dal Consiglio di amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del

Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio

di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza

dei voti dei componenti.

Non sono delegabili le materie previste dall’art. 2381 del codice

civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed

esclusione dei Soci.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio

di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni

o caratteristiche, effettuate dall’Associazione.

ART.30

Il Presidente presiede l’Assemblea ed il Consiglio di amministrazione

ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la

firma sociale. Egli ha la facoltà di transigere e di conciliare,

di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a

quanto altro occorra per la esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti alla Autorità

giudiziaria o Amministrativa di qualsiasi ordine e grado

e di nominare procuratori alle liti. Nel caso di assenza o

di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente

o, in mancanza, da altro Consigliere delegato dal Presidente.

ART.31

Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea ordinaria dei

Soci e si compone, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n.

102/2004 e del D.M. 30/8/2004, di cinque membri effettivi, per

l’espletamento di maggior esigenze di una più efficace vigilanza

sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione

in deroga al comma 1 ed in conformità al comma 2

dell’art. 1 del D.M. 30/8/2004, di cui un rappresentante del

Ministero delle politiche agricole e forestali designato a

norma di legge ed un rappresentante della Regione Emilia Romagna

designato a norma di legge, e due supplenti, aventi tutti

i requisiti previsti dall’art.2397 del C.C.

L’Assemblea, che provvede all’elezione dei Sindaci nomina anche

il Presidente del Collegio scelto fra i membri del Collegio

Sindacale nominati dagli Enti pubblici che ne fanno parte.

Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza e

la procedura di nomina, cessazione e sostituzione dei membri

del Collegio Sindacale si richiama integralmente la normativa

di cui agli artt. 2399, 2400 e 2401 del C.C..

Al Collegio Sindacale spetta, oltre a quanto previsto

dall’art. 2403 del C.C., il controllo sull’amministrazione

dell’Associazione, sulla gestione del Fondo per Iniziative Mutualistiche,

sull’osservanza dello Statuto. Al Collegio Sindacale

spetta altresì la verifica, anche a campione, delle polizze

agevolate e la vigilanza sulle iniziative mutualistiche

ai fini dell’ammissibilità al contributo delle relative spese

nei termini stabiliti dal D. LGS. n. 102/2004 e dai provvedimenti

attuativi emessi dal Ministero delle politiche agricole

e forestali. Il Collegio dei Sindaci deve accertare ogni novanta

giorni la consistenza del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed

in particolare:

a) verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale,

la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta

rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze

delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti

e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio

d’esercizio.

I Sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere

ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei

Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I Sindaci

devono essere invitati ad assistere all’Assemblea degli

iscritti all’Associazione, all’Assemblea degli aderenti al

Fondo per iniziative mutualistiche, alle riunioni del Consiglio

di amministrazione, e del Consiglio di Gestione del Fondo

per iniziative mutualistiche.

I Sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta

fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano

L’emolumento dei Sindaci viene fissato dall’Assemblea prima

della loro nomina.

Qualora venga meno uno dei componenti effettivi dell’Organo di

Controllo subentrerà il membro supplente il quale resterà in

carica fino alla prima Assemblea che provvederà alla ricostituzione

del Collegio.

I membri del Collegio Sindacale in carica, se sprovvisti dei

requisiti di cui all’art.2397 del C.C., decadono automaticamente

dall’ufficio per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti

dalla legge.

TITOLO VI°

CONTROVERSIE

ART.32

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità

di cui al successivo art. 33, salvo che non sia previsto

l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e

l’Associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio ad

eccezione di ogni controversia relativa alla quantificazione,

all’accertamento e/o alla riscossione delle quote e/o contributi

anche in relazione a quanto previsto nel successivo articolo

34;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei

Soci, comprese quelle di esclusione da Socio;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o

Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di Soci. La sua accettazione espressa è

condizione di proponibilità della domanda di adesione

all’Associazione da parte dei nuovi Soci e si estende alle

contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda

di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa

adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART.33

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000

(diecimila) Ai fini della determinazione del valore della controversia

si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati

i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura

civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti negli Albi degli avvocati e dei dottori

commercialisti e sono nominati dal Presidente del tribunale

di Ravenna.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del

tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

Soci, è comunicata all’Associazione fermo restando quanto disposto

dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L’arbitrato è rituale e gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione

dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine

“per non più di una sola volta” ai sensi dell’art. 35,

comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre

una C.T.U.

o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere

alla completezza dell’accertamento o al rispetto del

principio del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole

procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi,

in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate

dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

TITOLO VII°

RISCOSSIONE DELLE QUOTE E DEI CONTRIBUTI

Art.34

Il servizio di riscossione delle quote e/o dei contributi dovuti

dai Soci è effettuato con le modalità stabilite da apposita

delibera del Consiglio di amministrazione oppure eseguito,

dai concessionari del servizio della riscossione tributi,

mediante ruoli secondo le disposizioni vigenti in materia di

esazione dei contributi non erariali. In tal caso i ruoli annuali

dei contributi sono resi eseguitivi a termine di legge.

Entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di

pagamento ovvero dalla data di richiesta del pagamento inviata

dall’Associazione anche tramite terzi ogni interessato può ricorrere

al Consiglio di amministrazione per far correggere gli

eventuali errori materiali.

Il Consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta

giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando la

propria decisione motivata all’interessato. In mancanza della

predetta comunicazione il reclamo si intende accolto. In ogni

caso, il reclamo non sospende la riscossione dei contributi,

ma se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente

pagato.

TITOLO VIII°

SCIOGLIMENTO

ART.35

L’Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge o

per volontà dei Soci.

L’Assemblea straordinaria delibera o accerta lo scioglimento

dell’Associazione e contestualmente nomina uno o più liquidatori

stabilendone i poteri.

Fatte salve specifiche previsioni di legge, in caso di scioglimento

dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio

sociale dovrà essere devoluto interamente ad altra Associazione

avente analoghe finalità o in alternativa, da decidersi da

parte dell’Assemblea dei Soci, a finalità di pubblica utilità,

sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della Legge

23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO IX°

VARIE

ART.36

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento,

valgono le norme di Legge in materia di Associazioni

riconosciute.

TITOLO X°

FONDO PER INIZIATIVE MUTUALISTICHE

ART. 37

Può essere istituito un Fondo per Iniziative Mutualistiche

volto alla difesa delle produzioni agricole dalle calamità atmosferiche

o altre avversità ed eventi.

Il Fondo ha per scopo quello di erogare agli aderenti dei contributi

a copertura dei danni alle produzioni degli associati

conseguenti al verificarsi delle calamità atmosferiche o altre

avversità ed eventi specificate nel Regolamento di attuazione

del Fondo stesso.

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento, l’ammontare

dei contributi erogati non potrà mai essere superiore alla dotazione

complessiva del Fondo medesimo.

L’adesione al Fondo è riservata ai Soci dell’Associazione che

ne faranno richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento

di attuazione; l’adesione è pertanto da intendersi su

base rigorosamente volontaria.

Il Fondo per Iniziative Mutualistiche oggetto del presente articolo

dovrà formare oggetto di contabilità separata dal restante

patrimonio dell’Associazione, in quanto la sua dotazione

è interamente e specificamente destinata all’erogazione dei

contributi sopra ricordati. Le riserve accumulate dal Fondo

sono vincolate all’attività identificata nel presente articolo

e non possono essere destinate a nessun altro scopo.

ART. 38

Il Fondo sarà alimentato da quote associative versate dagli

aderenti al Fondo medesimo nonché dal contributo dello Stato e

da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e/o privati.

La gestione del Fondo è disciplinata da un apposito Regolamento

attuativo, al quale si rimanda integralmente per quanto non

disposto nei presenti articoli. Il Regolamento viene approvato

dall’Assemblea costitutiva del Fondo Mutualistico, composta da

tutti i Soci dell’Associazione che hanno aderito al Fondo. La

successiva adesione al Fondo da parte dell’interessato, integra

accettazione del Regolamento di cui sopra e delle condizioni

ivi contenute.

ART. 39 ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo mutualistico:

a) L’Assemblea degli aderenti al Fondo;

b) Il Consiglio di Gestione del Fondo;

c) Il Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo;

ART. 40 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI AL FONDO

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Fondo che

risultino iscritti nell’elenco dei partecipanti da almeno

trenta giorni.

L’Assemblea potrà essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata

dal Presidente dell’Organo Esecutivo o da chi ne fa le

veci, mediante lettera semplice o telegramma o telefax, come

previsto nel precedente art. 18, da inviarsi a ciascun partecipante

almeno 10 giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione di tutti

gli argomenti trattati all’ordine del giorno.

L’Assemblea ordinaria dei partecipanti al Fondo dovrà essere

convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura

dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di

Gestione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta

scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto degli

aderenti al Fondo. Quando lo richiedono particolari esigenze

relative alla struttura ed all’oggetto dell’Associazione,

da constatarsi ed enunciarsi a cura dell’organo amministrativo

prima della scadenza del termine sopra riportato,

l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta

giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

E’ di Competenza dell’Assemblea Ordinaria degli aderenti al

Fondo:

a) approvare i bilanci annuali del Fondo per Iniziative Mutualistiche;

b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Gestione

del Fondo, eleggerne i componenti determinandone gli emolumenti;

c) deliberare le modifiche che si dovessero rendere necessarie

in relazione al meccanismo di determinazione della quota annuale,

della quota di prima adesione al Fondo, e la durata

temporale di adesione al Fondo.

L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti

Soci che rappresentino la maggioranza dei partecipanti

all’Assemblea medesima.

E’ di competenza dell’Assemblea Straordinaria deliberare sulle

modificazioni al Regolamento del Fondo, ad eccezione di quelle

indicate al punto c) del precedente capoverso; l’Assemblea

Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci

che rappresentino i due terzi dei partecipanti all’Assemblea

medesima.

ART. 41 VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida, in

prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la

maggioranza assoluta dei partecipanti al Fondo ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti al Fondo

presenti o rappresentati.

ART. 42 DIRITTO DI VOTO

Ciascun partecipante al Fondo che sia iscritto da almeno novanta

giorni, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare

da un altro partecipante mediante delega scritta; nessun partecipante

potrà rappresentare più di altri due partecipanti,

oltre a sé stesso.

ART. 43 DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell’Assemblea, votate con la maggioranza

prevista dal presente Statuto sono vincolanti per tutti i partecipanti

al Fondo, ancorché astenuti o non presenti, rappresentati

o dissenzienti.

ART. 44 SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione

o da chi ne fa le veci, assistito da un segretario nominato

dall’Assemblea stessa. Tutte le deliberazioni

dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, redatto

dal Segretario e da lui sottoscritto congiuntamente al Presidente.

Per le modalità di svolgimento e convocazione dell’Assemblea

si richiama integralmente quanto previsto agli artt.

18 e seguenti dello Statuto.

ART. 45 CONSIGLIO DI GESTIONE DEL FONDO

La gestione amministrativa del Fondo è affidata ad un Consiglio

di Gestione, nominato dall’Assemblea Ordinaria dei partecipanti

al Fondo. Il Consiglio è composto da tre a cinque membri

che dovranno essere scelti fra i partecipanti al Fondo,

dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione

dell’Associazione, ed, eventualmente da un rappresentante

per ognuno degli Enti Pubblici che concorrono ad alimentare

il Fondo.

Il Presidente del Consiglio d’amministrazione

dell’Associazione è di diritto Presidente del Consiglio di Gestione

del Fondo.

I membri del Consiglio dureranno in carica per tre anni e saranno

rieleggibili.

Qualora uno dei componenti del Consiglio di Gestione dovesse

venire meno per causa di morte o in seguito a dimissioni, i

componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto

fino al termine del mandato.

ART. 46 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente ogni qualvolta

lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda

da almeno un Consigliere o dal Collegio dei Sindaci a

mezzo del proprio Presidente.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi

non meno di 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza.

In casi d’urgenza, può farsi a mezzo telegramma o telefax da

spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei

membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

dei Consiglieri presenti.

Per le modalità di svolgimento e convocazione del Consiglio si

richiama integralmente quanto previsto agli artt. 27 e seguenti

dello Statuto.

ART. 47 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito della Gestione del Fondo Mutualistico

e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie

e straordinarie di amministrazione, ivi compresi quelli

disciplinati nel Regolamento del Fondo, che comunque rientrino

negli scopi del Fondo fatta eccezione soltanto per quelli che

per disposizione del presente Statuto e del Regolamento siano

riservati all’Assemblea dei Partecipanti.

ART. 48 BILANCIO CONSUNTIVO

L’esercizio sociale del Fondo va dal 1° gennaio al 31 dicembre

di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio di Gestione del

Fondo.

Il bilancio consuntivo viene redatto e la contabilità separata

della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche viene

tenuta secondo le modalità ed i principi previsti nel Regolamento

di cui al precedente art. 12.

Il bilancio consuntivo sarà posto a disposizione dei Soci aderenti

al Fondo almeno dieci giorni prima della convocazione

dell’Assemblea presso la sede dell’Associazione.


REGOLAMENTO INTERNO

CAPO I

Elezione del Consiglio di amministrazione

ART.1 – La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 27 e 31 dello Statuto, può svolgersi mediante la presentazione di apposite liste formate da un numero di candidati pari a quello dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale oggetto di nomina. Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti Soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate entro le ore 18.00 del quinto giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.

La presentazione delle liste, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, non è condizione ostativa alla libera eleggibilità al Consiglio di amministrazione di qualsiasi Socio

dell’Associazione che, ai sensi dello Statuto vigente, sia in possesso dei requisiti per l’elezione.

ART.2 – Qualora più di una lista abbia raccolto voti in Assemblea, l’elezione dei membri in Consiglio di amministrazione e/o nel Collegio sindacale è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista, o suddividendo in proporzione i membri da eleggere, alle liste che seguono nell’ordine dei voti riportati.

Qualora uno o più soci, in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di Consigliere di amministrazione anche se non presenti nelle liste formate ai sensi del presente articolo e di quello precedente, abbiano ottenuto dei voti di preferenza in misura superiore a quelli attribuiti ai soci presenti nelle liste medesime, risulteranno eletti in deroga alle disposizioni del presente articolo in quanto in possesso del maggior numero di preferenze.

In questo caso l’elezione dei restanti membri del Consiglio di amministrazione è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle liste che seguono nell’ordine dei voti riportati.

ART.3 – In caso di presentazione di un’unica lista, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino al numero dei Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il Socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da eleggere. I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione dei voti ottenuti anche qualora non facciano parte delle liste presentate ai sensi del presente regolamento, in virtù del disposto del precedente articolo 2. Qualora due o più candidati, in possesso dei requisiti per l’elezione alla carica di Consiglieri di amministrazione, abbiano ottenuto il medesimo numero di voti validi sarà necessario, al fine di determinare il candidato eletto, procedere ad una seconda elezione fra i soli predetti candidati. Risulterà eletto il candidato che nel ballottaggio otterrà il maggior numero di voti validi.

ART.4 – Stante il disposto statutario in merito alle procedure di funzionamento dell’Assemblea come previste agli artt. 18 e seguenti dello Statuto, l’Assemblea, nella seduta relativa all’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, provvederà ad eleggere due o più scrutatori Soci, scelti possibilmente fra i presentatori delle liste, che coadiuveranno il Presidente dell’Assemblea nelle operazioni di voto.

ART.5 – Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente dell’Assemblea il quale le sottoporrà all’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto.

ART.6 – Quando sia riconosciuta l’invalidità dell’elezione di un Consigliere oppure nel caso un Consigliere validamente eletto comunichi espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato escluso che ha ottenuto un maggiore numero di voti validi.

 

CAPO I I

Funzionamento delle Assemblee separate

ART.7 – Le Assemblee separate si svolgono con le modalità previste per le Assemblee ordinarie. L’Assemblea delibera a maggioranza dei Soci presenti e/o rappresentati in merito alla scelta della modalità di votazione a scrutinio palese o segreto.

ART. 8 – Per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nonché per la presentazione delle relative liste si richiama integralmente quanto previsto al precedente CAPO I.

I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero dei delegati eleggibili e devono essere Soci aventi diritto a partecipare all’Assemblea.

Non possono essere eletti delegati i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

ART. 9 – Per la nomina dei delegati nelle Assemblee separate possono essere presentate liste di candidati con le modalità di presentazione e votazione previste al precedente CAPO I. Nel caso in cui non siano state presentate, nei termini di cui al precedente CAPO I, liste di candidati, i Soci possono eleggere i delegati sulla base di candidature proposte nel corso delle Assemblee separate .

 

CAPO I I I

Contabilità e bilancio

Art 10 – Il bilancio preventivo, ove ne venga fissata la predisposizione con delibera dell’Assemblea generale ordinaria dell’esercizio precedente, viene redatto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed a quanto deliberato e trasmesso in merito dalla Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (AS.NA.CO.DI.).

Art. 11 – La contabilità ordinaria dell’Associazione dovrà essere tenuta secondo quanto stabilito dagli artt. 2214 e seguenti del C.C., dagli artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Per quanto concerne la contabilità separata prevista dagli art. 14 e 48 dello Statuto sociale, essa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge, prevedendo l’utilizzo di conti correnti bancari dedicati, secondo quanto previsto dalla circolare del Mi.P.A.A.F. del 5 febbraio 2001 prot. N. 100.202.

Il bilancio consuntivo dell’Associazione di cui all’art. 15 dello Statuto vigente, corredato da un’apposita nota esplicativa, viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il bilancio consuntivo della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche di cui all’art. 48 del vigente Statuto associativo viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

 

CAPO IV

Assistenza tecnica

ART.12 – Per l’attività connessa con la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004, nonché l’assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri Soci intesa a promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole di cui all’art. 3 dello Statuto, il Consorzio potrà avvalersi dell’opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

ART.13 – Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione su indicazione dell’Assemblea Generale mediante apposita delibera come previsto dall’art. 19 dello Statuto.

 

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